Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.L. 24/09/2002 n. 209

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'art. 9. 3-bis - 5-bis (Omissis).

Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite). -

1. (Omissis). 1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 1-ter - 5 (Omissis)".

Art. 127-bis (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate). - 1.-5. (Omissis).

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonchè degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. - 8. (Omissis)".

- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, e dell'art. 6 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).": "Art. 1.

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 25 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

2. - 5. (Omissis).

1. (Omissis).

2. La variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

3. (Omissis).

Art. 6.

1. Per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, alla quotazione nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti all'Unione europea, per i primi tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione, l'aliquota di cui al comma 1 dell'art. 1 è ridotta al 7 per cento. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.

2. Alle disposizioni del presente Decreto si applicano le previsioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai fini del citato art. 37-bis si considerano indebiti i comportamenti tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio di cui all'art. 1 a fronte della medesima immissione di nuovo capitale investito.".

-Si riporta il testo dell'art. 9-ter del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421": "Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita).

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'art. 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.

3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'art. 16, prima della loro applicazione.".

- L'art. 6 della Legge 26 settembre 1985, n. 482, recante "Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita", recita: "Art. 6. Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'art. 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'art. 7, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate.". Il testo degli articoli 26-ter e 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" è il seguente: "Art. 26-ter. -

1. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 927, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.".

Art. 37-bis (Disposizioni antielusive).

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili

b) conferimenti in società, nonchè negozi aventi ad oggetto il trasferimen to o il godimento di aziende

c) cessioni di crediti

d) cessioni di eccedenze d'imposta

e) operazioni di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, re cante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con Decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.". La Legge 23 marzo 1997, n. 77, reca: "Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.".

 

Pagina 2/10 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional